A.S.D. KARATE SHOTOKAN CURNO

LA STORIA
LO STATUTO
IL MAESTRO E
GLI ISTRUTTORI
L'ORGANIGRAMMA

LA STORIA


Nel settembre 1989 è nata l'Associazione Sportiva Karate Shotokan di Curno, con il prominente scopo di diffondere tra i giovani uno sport che dia sicurezza, salute, energia fisica e psichica. Infatti il karate Shotokan permette di apprendere le tecniche proprie dell'antica arte marziale giapponese basata sull'autocontrollo psicofisico e sul rafforzamento del carattere, svolgendo anche esercizi di difesa personale con una adeguata e completa preparazione fisica appositamente studiata.
Lo studio del karate è possibile ad ogni età, tenendo conto che sarebbe ideale iniziare non prima dell'età scolare, cioè dei 6 anni.
Direttore tecnico della scuola è il Maestro Gianleone Milani, che per l'insegnamento si avvale della collaborazione di alcune delle sue cinture nere: Evelino Cannas (3° dan), Giovanni Previtali (3°dan), Adriano Carrara (3°dan), Flavio Villa (2°dan) e Alice Azzola (1°dan).
Dal 2012 il Maestro Milani, su suggerimento di alcune mamme dei suoi allievi, ha anche attivato un corso di difesa personale dedicato alle donne, la Difesa in Rosa

LO STATUTO


Art. 1
L'associazione sportiva "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CURNO KARATE SHOTOKAN" non ha fine di lucro ed è costituita con lo scopo di favorire lo sviluppo dello sport, e di ogni altra attività affine, intesi come efficace strumenti di educazione fisica e morale della gioventù, nonché l'intenzione di organizzare lo sport secondo la normativa vigente.
In tal senso si prefigge di predisporre ogni strumento ritenuto dal Consiglio Direttivo adatto per configurare una corporazione di categoria atta a praticare, sorreggere e proteggere le attività sportive dall'Associazione praticate, al fine di incrementare e praticare lo sport amatoriale nell'ambito della arti marziali :
a- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive agonistiche e non;
b- lo sviluppo dell'attività sportiva sul territorio, in particolar modo con attenzione all'attività del Karate;
c- la partecipazione all'organizzazione di eventi sportivi di qualsiasi genere anche in qualità di co-organizzatore;
d- la promozione, lâ'e la pratica di qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta come tale dal C.O.N.I. , dalle federazioni o dagli enti di promozione sportiva in base a consenso, anche tacito del Consiglio direttivo.
L'associazione ha la sua sede legale in Curno (BG), via IV Novembre n.25/B.
L'associazione aderisce alla A.S.D. Polisportiva Curno in compartecipazione con altre sezioni per la gestione degli impianti sportivi e rispetta lo Statuto e le finalità della Polisportiva stessa.

Art. 2
L'Associazione non svolge né attività politica né religiosa. L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto e agli eventuali regolamenti che potranno essere emanati e nell'osservanza di quanto dispone lo statuto e il regolamento della F.C.I, alla quale l'associazione è affiliata.

Art. 3
L'Associazione ha la facoltà di potersi affiliare a qualsiasi enti e federazioni sportive riconosciuti dal C.O.N.I. secondo le esigenze che verranno ravvedute dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione si riserva comunque la facoltà di poter cambiare l’affiliazione, indirizzando la sua scelta su di un organismo riconosciuto dal C.O.N.I., nel caso esigenze organizzative lo rendano necessario o conveniente, e senza dover variare il presente Statuto.

Art. 4
L'Associazione potrà organizzare manifestazioni sportive, corsi, stages, competizioni agonistiche in modo autonomo o in collaborazione con altre organizzazioni sportive, al fine di poter offrire ai propri iscritti la possibilità di aderire alle attività dell'Associazione.

Art. 5
Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei revisori dei conti (qualora il Consiglio Direttivo ravvisi l'opportunità di istituirlo).
I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali. Tutte le cariche sociali avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della società.


DEI SOCI

Art. 6
L'Associazione comprende due categorie di soci:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

Art. 7
Il titolo di "Socio Fondatore" è conferito solamente al socio che ha fondato l'Associazione e che perciò risulta firmatario dell'Atto Costitutivo originario.

Art. 8
Diviene "Socio Ordinario" il richiedente, che è ammesso dal Consiglio Direttivo, che all'inizio dell'attività sportiva annuale, avrà rinnovato l'adesione mediante il versamento della quota stabilita dal Consiglio e nel rispetto di quanto definito nello statuto della Polisportiva (art. 4 par.14).

Art. 9
Potranno essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, purché la loro adesione non sia incompatibile con gli scopi previsti dal presente statuto.

Art. 10
Ciascun "Socio Ordinario" deve corrispondere alla cassa sociale anticipatamente e periodicamente la tassa di ammissione, eventualmente decisa nell'ammontare e nella periodicità dal Consiglio Direttivo.

Art. 11
I soci maggiorenni hanno diritto di:
- Partecipare alle assemblee con voto deliberativo.
- Frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Essere eletti alle cariche sociali, le quali sono gratuite, salvo rimborso spese.

Art. 12
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità (2 mesi) verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile se non a causa di morte. I soci che a seguito di invito scritto non provvedano entro quindici giorni dalla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute da due mesi comporterà l'esclusione del socio inadempiente previa deliberazione del Consiglio Direttivo.


DEL PATRIMONIO

Art. 14
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che possiede e che perverranno ad essa a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone, sempre che tali cespiti e disponibilità mobiliari siano espressamente destinati ad incrementare il Patrimonio in ordine al raggiungimento di fini istituzionali.
L'Associazione si riserva comunque di seguire sempre la normativa vigente in tema di composizione del Patrimonio, nonché di acquisizione e cessione di beni sociali.

Art. 15
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote associative, oblazioni, contributi, sovvenzioni, elargizioni, legati ad eredità pervenuti specificatamente per potenziare l'Associazione, le iniziative e sostenerne le strutture operative da parte di persone fisiche o giuridiche.

Art. 16
Ogni esercizio avrà durata di 10 (dieci) mesi ed avrà chiusura il 30 (trenta) giugno.
Entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo e preventivo per la loro approvazione.

Art. 17
L'amministrazione contabile dell'Associazione è affidato al Segretario Amministrativo secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18
Il Presidente ha facoltà di controllo sui conti dell'Associazione, nonché sui libri sociali.

Art. 19
L'Associazione dispone di un fondo cassa necessario a far fronte alle spese sociali.
Ogni intervento di carattere ordinario e straordinario sulla cassa sociale è rimesso al Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti accordando la precedenza al più anziano di età. Gli interventi straordinari sulla cassa sociale effettuati dal Vice Presidente dovranno avere carattere d'urgenza, e dovranno essere poi ratificati dal Consiglio Direttivo.


DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di nove membri ad numero massimo di ventuno membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei Soci.
Qualora il candidato verrà ritenuto moralmente degno l'Assemblea dei Soci procederà alla sua nomina.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri in carica.
Esso viene convocato, presso la sede o altro luogo da designarsi purché in Lombardia, dal Presidente almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o avviso esposto nei locali sociali; in casi di urgenza o necessità è convocato mezzo fax o telefono con preavviso di otto giorni.
Esso delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto contemplato dal presente Statuto in tema di modifiche statutarie e di scioglimento.
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente Il Consiglio ricoprirà i propri incarichi senza la corresponsione di alcun compenso. È fatto divieto ai membri del consiglio di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo:
- provvede all'amministrazione sociale e alla disciplina interna dell'Associazione;
- stabilisce le norme dell'attività sociale;
- nomina al suo interno, i due Vice Presidenti ed un Segretario Amministrativo responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione, sulla sospensione e sull'esclusione dei soci a norma dell'art. 12 dello Statuto;
- compila il progetto di rendiconto;
- predispone il nuovo programma sportivo e finanziario di ogni anno;
- stabilisce le tasse di iscrizione e le quote dovute dagli iscritti ai corsi predisposti dall'associazione;
- delibera su ogni altra materia non riservata all'Assemblea;
- si occupa di comunicare ai soci la data dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.


DEL PRESIDENTE

Art. 23
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 24
Il Presidente:
- è il solo ad avere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola, comprese le operazioni che potranno essere poste in essere con gli istituti di credito, le assicurazioni, i singoli professionisti, e ogni altro organismo dotato o meno di personalità giuridica.
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e da attuazione alle deliberazione del medesimo;
- adotta in caso di assoluta urgenza i provvedimenti inderogabili sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta immediatamente successiva.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di sua assenza, o di impedimento, le sue funzioni verranno esercitate dal Vice-Presidente.
Il Presidente può comunque in ogni momento delegare, o richiedere la firma congiunta del VicePresidente e di qualsiasi altro amministratore per le operazioni con gli istituti di credito e le assicurazioni.


DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 25
L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, alla data del 30 novembre.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il 31 dicembre.
Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne facciano motivata domanda un terzo dei soci.

Art. 26
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione ai soci tramite lettera raccomandata o avviso nei locali sociali.
La convocazione ai soci dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione. In Assemblea straordinaria il termine di preavviso è ridotto a dieci giorni.
L'avviso può contenere sia la data della prima convocazione che della seconda. La seconda convocazione deve essere almeno un'ora dopo la prima convocazione.

Art. 27
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando intervengono la maggioranza dei soci in regola con le quote sociali.
L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono considerate valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In sede straordinaria le delibere dell'assemblea necessiteranno del voto favorevole dei due terzi dei soci in sede di prima convocazione, mentre basterà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.

Art. 28
All'atto della sua costituzione l'Assemblea nomina un Presidente.
La carica del segretario e scrutinatore dell'Assemblea costituita è affidata al Segretario Amministrativo della Associazione. In sua mancanza verrà nominato dall'Assemblea un sostituto per gli stessi incarichi.
Il diritto di voto si esercita per alzata di mano. Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio, sempre che la delega sia stata redatta per iscritto e sottoscritta.

Art. 29
L'Assemblea Ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare il bilancio annuale dell'esercizio precedente, nonché il programma sportivo e finanziario del nuovo esercizio;
- eleggere gli organi sociali secondo le modalità indicate nello Statuto;
- decidere sui ricorsi proposti dai soci;
- decidere sui casi di radiazione per indegnità di un socio.

Art. 30
L'Assemblea Straordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- decidere su eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- decidere su ogni altra materia a carattere straordinario;
- decidere sui casi di radiazione di un amministratore che si sia reso colpevole di atti indegni o dolosamente posti in essere in danno all'Associazione.

Art. 31
Nel caso in cui debbano essere prese decisioni riservate in parte all'Assemblea Ordinaria ed in parte all'Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo potrà indire nello stesso giorno, entrambe le assemblee nello stesso luogo, indicando gli orari di prima e seconda convocazione per le due assemblee.

Art. 32
Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario Amministrativo il suo apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Presidente.


DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33
Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

Art. 34
L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Il collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 35
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti.
I controlli dovranno essere effettuati almeno tre volte per ogni esercizio.


DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Art. 36
L'Atto Costitutivo o lo Statuto vengono modificati in sede d'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole, dei due terzi dei soci dell'Associazione in sede di prima convocazione, o dei due terzi dei soci presenti in sede di seconda convocazione.


DELLA DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37
L'Associazione ha durata illimitata; solo una decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci può stabilirne lo scioglimento.

Art. 38
Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci, unito alla determinazione del Patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci devolverà il Patrimonio rimasto ad un'altra associazione che persegue il medesimo fine, o in mancanza a fini di pubblica utilità secondo la legge in vigore.

Art. 39
Per quanto non disposto dal presente Statuto, l'Associazione si riserva di applicare la legislazione nazionale, comunitaria, locale, nonché le norme poste in essere dal C.O.N.I. in vigore in quel momento.

IL MAESTRO E GLI ISTRUTTORI


MAESTRO GIANLEONE MILANI
Oggi 6° dan FIKTA, ha iniziato la pratica nel 1973 con la guida del M° Hiroshi Shirai e del M° Carlo Fugazza.
Attualmente si allena due volte alla settimana nel Dojo Yudanshakai del M° Carlo Fugazza a Milano, e tiene regolarmente lezione due volte la settimana nella sua A.S.D. Karate Shotokan Curno, dalle 17.30 alle 22.00.
Il suo medagliere, tra le altre, contempla le seguenti medaglie:
Campionati regionali, Kata/Kumite: 3° class. a squadre 23/03/1984 a Milano;
Campionati italiani assoluti, Kata: 1° class. a squadre 29/04/1984 a Lecco;
Campionati d'Europa, Kata: 1° class. a squadre 9/06/1984 a Rho;
Campionati italiani, Kata: 2° class., Kumite: 3° class. 21/04/1985 a Firenze;
Premiazione come migliore atleta 1984/1985 a Firenze 21/04/1985;
Trofeo dell'Est, gara internazionale, Kata: 1° class. a squadre 8/06/1985 a Bergamo;
Coppa Città di Rho, Kata: 1° class. a squadre 9/06/1985


EVELINO CANNAS

ALICE AZZOLA
Ha iniziato la pratica del karate-do all'età di 12 anni e continua tuttora, nonostante una parentesi di qualche anno lontana dal dojo. Attualmente è 1° dan FIKTA e si sta preparando per il 2° Dan. Partecipa con entusiasmo alle attività del dojo e collabora con il M° Gianleone Milani all'insegnamento e alla preparazione atletica degli agonisti.

FLAVIO VILLA
Classe 1970, è arrivato nel dojo del M° Milani accompagnando la figlia per poi proseguire nella pratica del karate stile Shotokan. Tesserato FIKTA dal 2009, ha conseguito il 1° dan nel 2014 e il 2° dan nel 2016. Ha ottenuto, presso il CSI di Bergamo, la qualifica di allenatore nel 2017 e di istruttore/tecnico nel 2019. Allena i bambini e i ragazzi e segue gli agonisti in preparazione delle gare.

ADRIANO CARRARA
Classe 1975, cintura nera 3° dan di karate stile Shotokan. Inizia la pratica del karate nel 1990, all’età di 15 anni, conseguendo la cintura nera 1° dan nel 2003 per poi conseguire il 2° dan nel 2009 ed il 3° dan nel 2013. Infine consegue la qualifica di allenatore di karate, presso il CSI di Bergamo, nel 2011. Agli allievi ama insegnare che il karate non è uno sport ma una disciplina marziale, e che per essere un buon allievo è più importante essere disciplinati e umili che dei grandi atleti.

GIOVANNI PREVITALI
Ha iniziato il karate all'età di 15 anni sotto la guida del M° Falsoni, raggiungendo buoni risultati anche come agonista. E' stato anche allievo del Maestro Colombo. Dopo molti anni di interruzione dell'attività di karateka, ritrova nella scuola del Maestro Gianleone Milani lo spirito del karate tradizionale. Nonostante la prolungata sospensione dell'attività di atleta, la FIKTA gli ha mantenuto il secondo dan e il grado di istruttore.

L'ORGANIGRAMMA


Presidente Gianleone Milani
Vice presidente Maurilio Riva
Segretario Susanna Panza
Consigliere Alice Azzola
Consigliere Massimo Benedetti
Consigliere Evelino Cannas
Consigliere Adriano Carrara
Consigliere Silvano Limonta
Consigliere Loretta Tironi
Consigliere Flavio Villa